Art. 12.
(Riconsegna dei contenitori).

      1. I rivenditori di prodotti fitosanitari sono tenuti a far pagare per ogni confezione una cauzione equivalente al 10 per cento del prezzo commerciale del prodotto, per un importo comunque non inferiore a 5 euro di cauzione per ogni acquisto.
      2. L'utilizzatore di prodotti fitosanitari è tenuto a riconsegnare al venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario, anche se tale contenitore risulta gravemente danneggiato.
      3. Il venditore di prodotti fitosanitari è tenuto a ritirare dai compratori i contenitori dei prodotti fitosanitari, anche qualora questi non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione trattenuta al momento della vendita del prodotto.
      4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque commercializzato i prodotti fitosanitari originariamente contenuti nell'imballaggio suddetto.
      5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha commercializzato i prodotti fitosanitari è tenuta a ritirare presso i venditori i contenitori vuoti e a

 

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riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.
      6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili, questi vanno comunque ritenuti rifiuti pericolosi e trattati secondo le norme vigenti in materia.